Cultura, nuovo sistema welfare

Nuovo welfare per i lavoratori dello spettacolo
Il nuovo sistema di welfare per i lavoratori dello spettacolo assicura finalmente adeguate tutele assistenziali e previdenziali, correggendo le numerose storture emerse negli ultimi due decenni e divenute non più sostenibili dopo la pandemia.
Il provvedimento ridisegna le tutele tenendo conto delle specificità del settore, in cui il rapporto di lavoro è strutturalmente discontinuo per il carattere oggettivo della prestazione, non per scelta datoriale o del lavoratore stesso.
La discontinuità non è stata tuttavia fino ad oggi riconosciuta dalla normativa italiana come elemento distintivo delle prestazioni lavorative nello spettacolo.
Le norme, di fatto, hanno impedito a migliaia di lavoratori di accedere a diritti costituzionalmente garantiti: dall’indennità di malattia a quella di maternità fino al trattamento pensionistico.
Il nuovo sistema di welfare mira a riconoscere ai lavoratori dello spettacolo le tutele che esistono per altre tipologie di professionisti, al fine di assicurare migliori condizioni di equità e dignità sociale, favorire lo sviluppo di una piena riconoscibilità del lavoro del settore e contribuire all’emersione del lavoro nero.

Aggiornamento delle figure professionali tutelate
Le misure per la tutela dei lavoratori dello spettacolo si applicano a tutti i soggetti iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (FPLS).
Con lo scopo di ricomprendere nel sistema di tutele le nuove figure professionali emerse nel settore, si è previsto che l’elenco dei soggetti assicurati al Fondo venga aggiornato entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.  L’ultimo adeguamento delle figure professionali è infatti avvenuto nel 2005.
Inoltre, sempre al fine di garantire le tutela anche alle ulteriori figure che dovessero via via emergere nel settore, si è comunque stabilito l’obbligo di un aggiornamento quinquennale.

Adeguamento e ampliamento delle tutele e dei sostegni alla genitorialità
Le forme di tutela e sostegno alla genitorialità sono adeguate al carattere discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo. Viene in particolar modo modificato il sistema di calcolo delle indennità previste in materia, parametrandone l’ammontare giornaliero al reddito percepito nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile, piuttosto che nelle ultime quattro settimane. Difatti, proprio in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo, non è infrequente che nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo non siano reperibili giorni lavorati, o comunque retribuiti, utili ai fini del predetto calcolo.

Adeguamento ed estensione dell’indennità di malattia
L’intervento rende effettive le tutele in caso di malattia. Per accedere alla relativa indennità economica si richiede il possesso, non più di 100, ma di 40 contributi giornalieri versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia.

Innalzamento della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali
Le nuove misure prevedono l’innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità.
Si passa dagli attuali 67,14 euro a 100 euro.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Con le nuove misure i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) sono automaticamente assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le tariffe dei premi per l’assicurazione sono quelle delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”.
Le Fondazioni lirico sinfoniche sono obbligate ad assicurare il personale orchestrale, anche quello che opera nel cosiddetto golfo mistico (la buca d’orchestra). L’ammontare del premio assicurativo verrà definito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Nasce ALAS, l’assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo
Viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’indennità di Assicurazione dei Lavoratori Autonomi dello Spettacolo (ALAS) per la disoccupazione involontaria.
Potranno accedere all’indennità i lavoratori che non abbiano in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato, non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, non siano beneficiari del reddito di cittadinanza, abbiano maturato nell’ultimo anno precedente alla domanda di disoccupazione almeno quindici giornate di contribuzione, abbiano un reddito relativo all’anno precedente non superiore a 35.000 euro.
L’indennità sarà corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. L’indennità non potrà in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Miglioramento del sistema dei contributi pensionistici
Gli interventi introducono numerosi correttivi per garantire ai professionisti dello spettacolo la maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per l’accesso al trattamento pensionistico.
In particolare, per i lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i contributi giornalieri richiesti per il raggiungimento dell’annualità di contribuzione sono ridotti da 120 a 90.
Per gli attori cinematografici e audiovisivi – che svolgono prestazioni caratterizzate da una discontinuità strutturale, maturando un numero di giornate relativamente basso – si prevede che ogni giornata contributiva versata al Fondo determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui richiesti.
Ancora, si introduce una misura volta a garantire la maturazione dell’annualità di contribuzione in favore di quei lavoratori che, pur raggiungendo un determinato tetto di reddito, non riescono a maturare il numero di contributi giornalieri richiesti.
Si prevede inoltre che il versamento dei contributi al Fondo avvenga anche per le prestazioni rese con riferimento ad attività di insegnamento retribuite, formazione e di carattere promozionale di spettacoli.
Si introduce la possibilità di procedere con il ricongiungimento dei contributi maturati presso altre gestioni.

 

 

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